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Sentenza — n. 47350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal regarding cell size compensation factors under Art. 35 ter Ord. Pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giuseppe Spitaleri's appeal against a supervision tribunal order that revoked his €1,600 compensation for detention. The prisoner argued that compensating factors like open regime access were not present for the entire 200-day period, while the prosecution deemed the appeal unfounded. The court upheld the lower tribunal's assessment, ruling that the judge correctly balanced the small cell size against the significant freedom of movement provided during the open regime.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter ord. pen.; A presumption of violation for cell spaces under three square meters may be overcome by compensating factors such as short detention duration or open regime conditions, but a space between three and four square meters requires a holistic evaluation of all positive and negative elements.

Parole chiave

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prisoner compensation cell size violation open regime detention Art. 35 ter ord. pen. Supreme Court review detention conditions factors compensativi indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ter ord. pen.
Il rimedio di cui all'art. 35 ter ord. pen. è stato oggetto di una recente sentenza nella quale le Sezioni Unite hanno delineato i caratteri dell'istituto introdotto dal legislatore a tutela dei diritti dei detenuti e i criteri cui fare riferimento al fine di accertare la violazione degli stessi.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 6551 del 24/09/2020
(Sez. Un., n. 6551 del 24/09/2020, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 16116 del 27/01/2021
280433 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Spitaleri Giuseppe nato a Torino il 23/11/1982 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 28 maggio 2024, depositata il 29 maggio 2024, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia e ha revocato il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Torino il 7 marzo 2023 aveva accolto la richiesta di Giuseppe Spitaleri e concesso allo stesso la somma di euro 1.600,00 a titolo di risarcimento del danno subito in relazione a un periodo di detenzione complessivo di 200 giorni.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza congiunta di fattori compensativi che, diversamente da quanto ritenuto, non sarebbero stati tutti contemporaneamente presenti e non certo per "per la quasi totalità delle detenzione", ciò anche considerato che il periodo in considerazione sarebbe stato tutt'altro che limitato.3. In data 6 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza congiunta di fattori compensativi. La doglianza è infondata. 2.1. Il rimedio di cui all'art. 35 ter ord. pen. è stato oggetto di una recente sentenza nella quale le Sezioni Unite hanno delineato i caratteri dell'istituto introdotto dal legislatore a tutela dei diritti dei detenuti e i criteri cui fare riferimento al fine di accertare la violazione degli stessi. Con specifico riferimento alle dimensioni della cella le Sezioni Unite hanno ribadito che una dimensione della cella o, meglio, uno spazio vivibile inferiore a 3 metri quadrati, costituisce una forte presunzione di violazione che può essere superata dalla presenza di fattori compensativi, individuati nella breve durata della detenzione, nelle dignitose condizioni carcerarie, nella sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività.

Nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, d'altro canto, la valutazione deve essere di carattere complessivo e generale così che i medesimi fattori concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. (Sez. Un., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16116 del 27/01/2021, Fragapane, Rv. 281356 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la motivazione del provvedimento impugnato sul punto risulta coerente.

Come anche evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice della sorveglianza, con il riferimento al fatto che nei periodi di detenzione in cui lo spazio di detenzione era insufficiente (2,8 mq) è stato comunque in prevalenza adottato il regime penitenziario c.d. aperto per cui al detenuto era garantita una libertà di movimento fino a 12 ore e trenta minuti al giorno, nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e anche di partecipare alle attività in comune, ha fornito adeguato conto della presenza di fattori compensativi.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente 'al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali