Cassation appeal dismissed due to lack of interest after client was transferred to prison custody.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had lost standing due to a change in custody status. Although the applicant had previously been granted home detention, he was transferred to prison custody on February 27, 2024, following the rejection of his request for alternative measures. The court ruled that the legal interest in challenging the revocation of home detention orders no longer existed once the applicant was incarcerated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656 comma 10 cod.proc.pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal regarding the revocation of home detention is inadmissible if the applicant has been transferred to prison custody, thereby extinguishing the legal interest in maintaining the previous regime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Adamo Manuel nato a COPERTINO il 14/10/1994 ; avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Lecce ; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi ; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 novembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha revocato, nei confronti di D'Adamo Manuel, le autorizzazioni già concesse e relative al regime degli arresti domiciliari cd. esecutivi, ai sensi dell'art.656 comma 10 cod.proc.pen. .
2. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Lecce il D'Adamo, a mezzo del difensore. Il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 4 luglio 2024, ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, così come qualificato, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero, come risulta dalla banca dati del DAP, il D'Adamo ha visto respingersi la domanda di misura alternativa ed è detenuto in carcere a far data dal 27 febbraio 2024. Manca, pertanto, l'interesse ad ottenere una decisione sul ricorso, non essendo più in atto la condizione detentiva di tipo domiciliare. Alla inammissibilità, data la ragione sopra esposta, non consegue altra statuizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FRANCESC