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Sentenza — n. 37190/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order allowing late rescission request due to insufficient notification proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court annulled the Florence Court of Appeal's order dismissing a request for rescission of a final judgment on procedural grounds. The appellant argued that knowledge of the criminal proceeding began when he received a tax notice, not when he formally identified the case, and submitted the request within thirty days. The court held that the lower court erred by equating a generic tax notice with an execution order and failed to independently verify the appellant's claim of knowledge through administrative records.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; The knowledge of the criminal proceeding triggering the thirty-day deadline for rescission cannot be presumed from a tax notice merely citing a court office, but requires specific execution order details, and the appellate court must independently verify such knowledge rather than relying solely on the absence of a notification record.

Parole chiave

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rescission of judgment late request admissibility knowledge of proceeding tax notice vs execution order procedural deadline calculation restituzione del termine scaduto istanza di ricusazione tardiva rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis c.p.p.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Moussaid El Bouazzaoui, della sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID EL BOUAZZAOUI nato il 18/04/1994 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Moussaid El Bouazzaoui, della sentenza n. 84/18 emessa dal Giudice di pace di Livorno in data 9 maggio 2023, in quanto tardiva. Invero, detta Corte ha rilevato che: - è chiaro il disposto dell'art. 629-bis cod. proc. pen., secondo cui il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel termine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni decorrente dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del procedimento, pur in assenza, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere, come, invero, nel caso in cui sia stato notificato un ordine di esecuzione (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994); - nel caso in esame il ricorrente ha omesso di produrre la relata di notifica della cartella esattoriale, atto dal quale sarebbe scaturita la conoscenza del procedimento penale, nonché il contenuto dell'atto notificato, limitandosi a produrre l'estratto del ruolo dell'Agenzia delle Entrate; - quand'anche si volesse ritenere attendibile la data di notifica della cartella esattoriale indicata, Moussaid sarebbe venuto per la prima volta a conoscenza del procedimento penale de quo proprio a seguito della notifica di tale atto, che si assume avvenuta in data 17 aprile 2023, mentre l'istanza sarebbe stata inviata a mezzo pec il 24 maggio 2023 e dunque dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 629- bis cod. proc. pen.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Moussaid El Bouazzaoui, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Rileva la difesa che il ricorrente, a seguito di consegna brevi manu di cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate, presso il cui sportello si era recato per altre ragioni in data 17 aprile 2023, veniva a i („kAtie dell'Ufficio del Giudice di pace di Livorno, risalendo successivamente al procedimento penale all'origine di detto debito il 3 maggio 2023 tramite un legale, il quale, in pari data, aveva richiesto la copia del fascicolo, che riceveva il 9 maggio 2023, proponendo il 24 maggio successivo istanza di rescissione del giudicato a mezzo pec.

Lamenta la difesa che la Corte di appello, investita della richiesta di rescissioned ha reiteratamente richiesto prova di una notifica mai avvenuta, essendo stata la cartella esattoriale consegnata a mano in data 17 aprile 2024 senza alcuna relata. Rileva che la conoscenza del procedimento penale avveniva, con la conoscenza del dato minimo del numero di ruolo, il 3 maggio 2023, e non con la consegna della cartella esattoriale attesa la vaghezza che caratterizza tale documento (con generico riferimento al Giudice di pace di Livorno senza l'individuazione di alcun procedimento penale specifico); e che, pertanto, la richiesta di rescissione del giudicato non andava considerata tardiva.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Invero, come correttamente in esso evidenziato, la conoscenza della sentenza che rappresenta, ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., il dies a quo di decorrenza del termine di proposizione della richiesta di rescissione del giudicato, non può essere individuata nella notifica di una cartella esattoriale recante il mero riferimento ad un ufficio giudiziario (nel caso specifico quello del Giudice di pace di Livorno). Si tratta, invero, di circostanza ben diversa dalla notifica dell'ordine di esecuzione, cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte citata dall'ordinanza impugnata (riportata in punto di fatto), come rimarcato nel ricorso, essendo esplicitati in tale atto tutti i riferimenti, dal numero di ruolo ai passaggi operati dalla Procura procedente, necessari a predisporre l'istanza di rescissione.

A fronte, quindi, dell'allegazione da parte del condannato dell'estratto del ruolo dell'Agenzia delle Entrate (che, per il principio di autosufficienza, viene, altresì, allegato al ricorso) e della deduzione, da parte dello stesso, della conoscenza della sussistenza della cartella esattoriale nella data di rilascio di detto documento (17 aprile 2023), della successiva individuazione del procedimento penale nella data sopra indicata e della conseguente proposizione della richiesta di rescissione del giudicato nel termine di trenta giorni da detta individuazione, la Corte territoriale non avrebbe dovuto collegare, erroneamente per quanto si è appena evidenziato, la conoscenza del procedimento penale alla conoscenza della cartella esattoriale.

E non avrebbe dovuto limitarsi ad insistere sulla produzione di una notifica pregressa, che il ricorrente assume non essere avvenuta, potendo fare uso, a fronte di detta allegazione, dei propri poteri di acquisizione delle informazioni necessarie (ad esempio presso l'Agenzia delle Entrate) a verificare gli elementi addotti dal condannato e la loro idoneità a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Firenze.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte