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Sentenza — n. 35501/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion in continued offenses under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Mario Martino's appeal against a lower court's decision to impose a combined sentence for two drug offenses committed in close temporal proximity. The defense argued that the reasoning for increasing the penalty relied too heavily on the short time gap between crimes rather than the criminal intent. The court held that the execution judge's discretion is limited only by the established facts from the initial trial, allowing them to consider the defendant's prior record and the specific gravity of the conduct when calculating the final sentence.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The execution judge's discretion in sentencing continued offenses is limited solely by the factual findings established during the initial trial, permitting the consideration of the defendant's criminal history and the specific circumstances of the conduct to determine a proportional penalty.

Parole chiave

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continued offenses sentencing discretion execution judge drug trafficking prior criminal record penal proportionality judicial review limits reati della legge sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Il Tribunale ha accolto l'istanza di applicazione dell'art. 81 cpv.
Art. 606, comma 1, c.p.p.
Il difensore di Mario Martino ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021
Come ha già affermato la Cassazione, «la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO MARIO nato a CROTONE il 21/11/1989 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 giugno 2023, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto sussistente nei confronti di Mario Martino il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 26/10/2021, irrevocabile il 20/04/2022, e quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 11/05/2022, irrevocabile il 17/10/2022; entrambe le sentenze erano state rese a seguito di giudizio abbreviato e avevano ad oggetto imputazioni per condotte illecite in materia di stupefacenti, eseguite in un lasso di tempo circoscrivibile nel periodo 28 luglio - 6 agosto 2021.

Il Tribunale ha accolto l'istanza di applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e, ritenuta più grave la condotta di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 11/05/2022, irrevocabile il 17/10/2022, ha commisurato la pena anni tre di reclusione ed C 20.000,00 di multa, aumentata ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 24.000,00 di multa, già ridotta per il rito, per il secondo reato, in considerazione dei corposi quantitativi trattati.

2. Il difensore di Mario Martino ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché ha aumentato la pena base in misura quasi pari a quella irrogata nella sentenza di merito, facendo riferimento alla distanza temporale minima tra i due reati, che è invece solo indice del medesimo disegno criminoso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché deduce valutazioni sottratte al giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. Oggetto della doglianza è la motivazione della commisurazione della pena finale risultante dal riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze già sopra indicate. La somma algebrica delle pene inflitte con le due sentenze è pari ad ani cinque di reclusione ed C 25.000,00 di multa. La pena rideterminata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. è pari ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 24.000,00 di multa. Il ricorrente ritiene che in tal modo si vanifichi l'istituto del reato continuato e lamenta che il giudice abbia richiamato come elemento giustificativo di tale rilevante aumento la distanza temporale minima tra i fatti, che doveva invece essere solo un indicatore della sussistenza del medesimo criminoso.

Tuttavia il ricorrente formula considerazioni che non si confrontat PcOn la concreta portata argomentativa della motivazione, nella quale il giudice evidenzia che l'imputato quando commise i due reati a breve distanza di tempo era già gravato da numerosi precedenti penali e che le due condotte avevano ad oggetto ingenti quantità di stupefacenti. A fronte di tale valutazione in fatto, agganciata a dati specifici e non contestati, e del tutto lineare sul piano logico, il risultato aritmetico del calcolo della pena, comunque inferiore alla somma algebrica di quelle inflitte con le sentenze di merito, appare corrispondente all'esplicitata esigenza di determinare per il reato satellite una pena di misura proporzionata alla gravità della seconda condotta e alla personalità del reo.

Come ha già affermato la Cassazione, «la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678-01).

4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5 luglio