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Sentenza — n. 30291/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order regarding invalid electronic appeal filing. The execution judge correctly refused to suspend execution pending appeal validity. The court held that the execution judge lacks power to declare an appeal inadmissible. The appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by H. CHAM KARA against the execution judge's order rejecting his request to annul the enforcement order. The appellant argued that his lawyer's electronic appeal was valid because it was never declared inadmissible, despite being sent to an incorrect address. The court ruled that the execution judge correctly exercised his limited powers by refusing to suspend execution, as he lacks authority to declare an appeal inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 582, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The execution judge lacks the power to declare an appeal inadmissible and must limit his response to the specific question of the enforceable title's existence, without suspending execution pending the competent court's ruling on admissibility.

Parole chiave

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execution judge powers inadmissibility declaration electronic appeal filing suspension of execution enforceable title validity procedural costs Cassation appeal procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi (All'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 38981 del 21/09/2012, Ercoli, Rv. 253454
Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005, dep. 13/10/2005, Crepaldi, Rv. 232512
Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005, dep. 13/10/2005, Crepaldi, Rv. 232512; Sez.
Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520
232512; Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520).
Sez. U, 24 settembre 2020, n. 1626, Bottari, rv. 2:80167
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorsd proposto da: H:CHAM KARA nato il 14/02/1993 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi mmissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Coi ordinanza del 10 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giud ce dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Kara Hicham di annullamento dell'ordine di esecuzione n. 221-2024 S.I.E.P. emesso nei suoi cc nf•-cnti.

In padicolare, per ciò che riguarda questo giudizio, il condannato deduceva de la sentenza del Tribunale di Bologna 7 febbraio 2023 emessa nei suoi confronti non era divenuta irrevocabile, in quanto contro di essa era stato presentato appello, e forniva prova documentale di ciò mediante allegazione di atto d'appello inviato telematicamente sia ad un indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Bologna che ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria del Tribunale di Bologna. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che entrambe le modalità ci inoltro dell'atto di appello erano scorrette, in quanto l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria non è un mezzo idoneo quale modalità di deposito delle impugnazioni, mentre l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Bologna è stato effettuato al giudice dell'impugnazione, e non a quel o che ha emesso la sentenza impugnata, in violazione della regola processuale generale ci cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il :ramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, perché l'atto di appello era stato comunque presentato dal difensore nei termini, e non era mai stato dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, per cui in realtà avrepbe dovuto essere ritenuto valido. In ogni caso, la pronuncia delle Sez. U, 24 settembre 2020, n. 1626, Bottari, rv. 2:80167, ha stabilito che l'inoltro dell'impugnazione ad un ufficio diverso da quel o competente non comporta di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma scio l'assunzione da parte di chi ha proposto l'impugnazione del rischio della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione si è arrogato un potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che non gli spetta nel sistema processuale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il r corso è infondato. Il giudice dell'esecuzione non si è arrogato alcun potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, perché si è limitato a rispondere ad una questione sul titolo esecutivo che il condannato aveva proposto mediante incidente di esecuzione, questione che presupponeva l'accertamento incidentale sull'esistenza o meno di tale titolo. Inoltre, la circostanza che la Corte di appello di Bologna, quale giudice della cognizione, non si sia pronunciata sull'appello proposto dal difensore dell'imputato, via posta elettronica certificata, al giudice incompetente, non vizia la decisione del giJdce del'esecuzione, atteso che "il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione, a cui spetta un autonomo potere di sospensione, si pronunci' sull'ammissibilità dell'appello" (Sez. 1, Sentenza n. 38981 del 21/09/2012, Ercoli, Rv. 253454;

Sez. 1, n. 37354 del 28/09/2005, dep. 13/10/2005, Crepaldi, Rv. 232512; Sez. 1, n. 11665 del 27/02/2008, dep. 14/03/2008, Emuakpeje, Rv. 239520). Non costituendo violazione di legge la mancata sospensione dell'esecuzione della condanna di cui si contesta la irrevocabilità, non costituisce a fortiori violazione di legge neanche il mancato annullamento dell'esecuzione della medesima condanna, che era stato chiesto nel caso in esame con l'incidente di esecizione.

2. Ai sensi (All'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il :-icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Così ceciso il 25 giugno 2024. Il consigliere estensore Carmine RUSSO alucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sg7ione Penate Deposit