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Sentenza — n. 27670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls execution order for lack of congruity assessment on agreed substitute penalty under Art. 188. Dismissed

Numero d'incarto Sentenza — n. 27670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bolzano execution order regarding a request for substitute detention and crime continuation. The applicant argued the judge erred by refusing the request due to prior convictions and failing to assess the agreed penalty's congruity. The Court held that when parties previously agreed on a penalty under Art. 444, the execution judge cannot unilaterally deviate without a new agreement or justified public prosecutor dissent, and must explicitly evaluate the congruity of the negotiated sentence.

Regesto Legislator

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: When parties have previously agreed on a substitute penalty under Art. 444, the execution judge cannot modify the judgment unilaterally but must verify the congruity of the negotiated sentence or reject the request only upon justified public prosecutor dissent.

Parole chiave

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substitute detention penalty crime continuation rule execution phase powers congruity assessment duty negotiated penalty agreement Art. 188 procedural code Art. 671 procedural code esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
ottobre 2023 del Tribunale di Bolzano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con sostituzione della pena detentiva finale in quella della detenzione sostitutiva ex art.
Art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
pen., con sostituzione della pena detentiva finale in quella della detenzione sostitutiva ex art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo:
Art. 624-bis cod. pen.
al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., commesso il 28 marzo 2011 in Appiano, giudicato ex art.
Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Giova in diritto evidenziare che la norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione, quando ne sia chiesta, come nella specie, l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., commesso il 28 marzo 2011 in Appiano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p.
Art. 95 cl. 10 legge 150 del 2022
Secondo la ricorrente, inoltre, il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, all'esito del giudizio di esecuzione, avrebbe potuto applicare la pena sostitutiva richiesta, anche considerando che il legislatore, nel caso di cui all'art. 95 cligs.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
ottobre 2023 del Tribunale di Bolzano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con sostituzione della pena detentiva finale in quella della detenzione sostitutiva ex art.
art. 624-bis cod. pen
al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., commesso il 28 marzo 2011 in Appiano, giudicato ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169
consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169).
Corte costituzionale, n. 183 del 03/07/2013
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVASSA ROSI nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lettetsertite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cavassa Rosi ricorre avverso l'ordinanza dell'il. ottobre 2023 del Tribunale di Bolzano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con sostituzione della pena detentiva finale in quella della detenzione sostitutiva ex art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo:

1) al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., commesso il 28 marzo 2011 in Appiano, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano con sentenza del 16 gennaio 2012, definitiva il 2 maggio 2012;

2) al reato di furto in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., commesso il 26 maggio 2012 in Cermes, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano con sentenza del 12 febbraio 2013, definitiva il 29 maggio 2013;

3) al reato di tentato furto in abitazione, ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen., commesso I'll dicembre 2011 in Terlano, giudicato dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 17 dicembre 2013, definitiva il 15 luglio 2015. Il Tribunale, dopo aver evidenziato che non era possibile applicare la pena sostitutiva richiesta, in quanto potere esclusivo del giudice della cognizione, ha rilevato altresì che la richiesta subordinata di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena dovesse essere dichiarata inammissibile, posto che Cavassa, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'ultima sentenza oggetto dell'istanza, era stata nuovamente condannata con sentenza del Tribunale di Bolzano del 12 maggio 2021, definitiva il 29 maggio 2021. 2.1.

La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 20-bis, 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen., 188 disp. att. cod. proc. pen., 53 e 56 legge n. 689 del 1981, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che la richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., fosse in contrasto con il principio di immodificabilità del giudicato. 2.2.

Secondo la ricorrente, inoltre, il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, all'esito del giudizio di esecuzione, avrebbe potuto applicare la pena sostitutiva richiesta, anche considerando che il legislatore, nel caso di cui all'art. 95 cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha demandato proprio al giudice dell'esecuzione la valutazione sulla concessione delle pene sostitutive. La ricorrente, infine, evidenzia che, a prescindere dall'applicabilità o meno della pena sostitutiva richiesta, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'accordo riguardante l'applicazione della disciplina della continuazione raggiunto con il pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'accordo ex art. 188 disp. att, cod. proc. pen., che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 1.1. Giova in diritto evidenziare che la norma di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione, quando ne sia chiesta, come nella specie, l'applicazione in sede esecutiva in riferimento a reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Essa prevede che il condannato ed il pubblico ministero possono chiedere al Giudice dell'esecuzione l'unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando abbiano raggiunto un accordo sull'entità della sanzione sostitutiva o della perla, da rideterminare, comunque, in misura non superiore dei limiti stabiliti dal legislatore. L'ordinamento, quindi, prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il Giudice, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del pubblico ministero ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta.

Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione siano stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen, non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione generale di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del giudice dell'esecuzione.

In questi casi, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. e individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di fornire una valutazione sulla congruità o meno della richiesta di applicazione della pena così come concordata tra la condannata e il pubblico ministero e, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 1.2. Il secondo motivo, per come detto sopra, risulta assorbito dall'accoglimento del primo.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, a cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio