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Sentenza — n. 27153/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order denying continued crime application due to extinguished crimes, allowing reconsideration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution court's order rejecting the request to apply the rule of continued crimes. The defendant argued that extinguished crimes should not bar this procedural review, citing Article 167 of the Penal Code. The court held that the interest in reconsidering facts persists even if the crimes are extinguished, and the execution judge erred by assuming impossibility.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 167 c.p.: The interest in applying the rule of continued crimes in execution proceedings exists even when some constituent crimes have been extinguished, and the execution judge cannot deny review based on such extinction.

Parole chiave

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continued crimes execution crime extinction procedural interest execution court order Cassation annulment continuazione dell'esecuzione sospensione di pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod.
Art. 167 c.p.
Giuseppe Pierfrancesco Mussunneci, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 167 cod.
Art. 106 c.p.
Si tratta, all'evidenza, di un presunto atto abdicativo che non trova appiglio in nessuna disposizione di legge, alla luce degli effetti che permangono dopo l'estinzione del reato, come, ad esempio, previsto dall'art. 106 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 445 cod. proc. pen
Tribunale di Genova in data 9 dicembre 2016), poiché per i primi era già stata dichiarata l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen.
art. 167 cod. pen
Giuseppe Pierfrancesco Mussunneci, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 167 cod. pen., perché l'estinzione della pena non impedisce l'esame dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.
art. 81 cod. pen
pen., un trattamento sanzionatorio inferiore per il reato non estinto proprio in considerazione delle conseguenze che derivano dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 81 cod. pen.
art. 106 cod. pen
Si tratta, all'evidenza, di un presunto atto abdicativo che non trova appiglio in nessuna disposizione di legge, alla luce degli effetti che permangono dopo l'estinzione del reato, come, ad esempio, previsto dall'art. 106 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella
sussiste anche se non ne derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare» (Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv.
Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M. in proc. Silecchia
240803; principio ribadito da: Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M. in proc. Silecchia, Rv.
Sez. 1, n. 8025 del 23/01/2019, Seghiri
264893; Sez. 1, n. 8025 del 23/01/2019, Seghiri, Rv.
Sez. 1, n. 10380 del 25/02/2021, Primavera
Sez. 1, n. 10380 del 25/02/2021, Primavera, Rv.
Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso
pen., sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSSI FRANCESCO nato a GENOVA il 03/10/1965 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Francesco BOSSI relazione ai reati giudicati con quattro sentenze e, in particolare, tra i reati già unificati in sede di cognizione giudicati con tre sentenze (1. Tribunale di Genova in data 29 maggio 2013;

3. Tribunale di Genova in data 14 marzo 2016;

4. Tribunale di Genova in data 23 gennaio 2012) e quelli giudicati con una quarta sentenza (2. Tribunale di Genova in data 9 dicembre 2016), poiché per i primi era già stata dichiarata l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione con ordinanza in data 10 maggio 2023.

2. Ricorre Francesco BOSSI, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussunneci, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 167 cod. pen., perché l'estinzione della pena non impedisce l'esame dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema d'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se non ne derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare» (Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240803; principio ribadito da: Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M. in proc. Silecchia, Rv. 264893; Sez. 1, n. 8025 del 23/01/2019, Seghiri, Rv. 276927;

Sez. 1, n. 10380 del 25/02/2021, Primavera, Rv. 280740). Proprio in relazione ai reati estinti, Sez. 1, Silecchia, cit., ha precisato che «in sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne».Quanto all'interesse alla pronuncia, la giurisprudenza ha rilevato che «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777, ha individuato l'interesse del condannato nel poter imputare ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.). 2.1.

Tale condiviso principio, che qui occorre specificamente richiamare, risulta violato dal giudice dell'esecuzione che ha erroneamente ritenuto impossibile «porre in continuazione il reato di cui alla sentenza n. 2 con reati ormai dichiarati estinti». In effetti, in disparte l'erroneo riferimento all'art. 167 cod. pen., il ricorso denuncia il concreto interesse a ottenere, in ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., un trattamento sanzionatorio inferiore per il reato non estinto proprio in considerazione delle conseguenze che derivano dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 81 cod. pen. 2.2.

Priva di rilievo è, nel caso di specie, l'ulteriore notazione del giudice dell'esecuzione secondo il quale osterebbe alla continuazione la circostanza che la dichiarazione di estinzione del 10 maggio 2023 derivava dall'iniziativa «del condannato che ha chiesto dichiararsi tale estinzione, rinunciando in tal modo a prospettare l'esistenza di un vincolo di continuazione tra tutti i reati». Si tratta, all'evidenza, di un presunto atto abdicativo che non trova appiglio in nessuna disposizione di legge, alla luce degli effetti che permangono dopo l'estinzione del reato, come, ad esempio, previsto dall'art. 106 cod. pen.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuovo giudizio facendo applicazione del richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale