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Sentenza — n. 26253/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order revoking public utility work penalty due to lack of prosecution initiation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order revoking the public utility work penalty because the prosecution had not initiated the execution phase. The convicted applicant argued the judge erred by assuming he must find an organization to perform the work, while the prosecution requested annulment with remittal. The court ruled that the judicial authority, not the condemned, bears the oner of starting the execution procedure and notifying the relevant authorities.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.lgs. 274/2000; The execution of public utility work penalties is the responsibility of the judicial authority, not the condemned, who is not obliged to initiate the procedure or identify the organization for performance.

Parole chiave

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public utility work penalty execution phase initiation judicial authority oner revocation of substitute penalty prosecution notification duty idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 43 d.lgs. 274/2000
Art. 186, comma 9-bis cod. strada
art. 655 cod. proc. pen
E, infatti, il Pubblico ministero l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art.
art. 661 cod. proc. pen
pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello
Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa
Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv.
Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, De Nardi
263890-01; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, De Nardi, Rv.
Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta
261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv.
Sez. 1, n. 15861 del 17/9/2020, D'Aniello
Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello
Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, Nicolai
264546; in termini, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, Nicolai, non massimata;
Sez. 1, n. 48718 del 15/10/2019, Oro
Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi
48718 del 15,/10/2019, Oro, non massinnata; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR ENRICO nato a LOANO il 28/03/1977 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto annulalrsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a Enrico Lafleur - in relazione decreto penale di condanna emesso dal Giudsffe per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 30 settembre 2021 - e rimasta ineseguita.2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 186, comma 9-bis ultima parte, cod. strada.

Sostiene il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione non poteva disporre la revoca della pena sostitutiva non sussistendo i presupposti necessari per farvi luogo. Come si evince dagli atti di causa il condannato, a differenza di quanto ingiustificatamente ritenuto nell'impugnata ordinanza, non solo si era attivato per reperire l'ente presso cui svolgere la prestazione a titolo di sanzione sostituiva ma lo aveva anche trovato, ottenendo la disponibilità, sia pure a partire dal febbraio 2024. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato il principio in forza del quale i non spetta al condannato avviare la fase relativa all'esecuzione della pena sostitutiva. 2.1.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in rapporto alle ragioni esposte nel motivo precedente

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione, muovendo quindi dall'implicito presupposto che il dedotto inadempimento fosse desumibile dal mero mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che, una volta divenuto irrevocabile il decreto penale di condanna, il destinatario fosse onerato di dare inizio alle attività, non occorrendo nessuna ulteriore comunicazione. Così opinando, il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione normativa dell'istituto, che demanda al giudice della cognizione il potere di irrogare la pena sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare l'assunzione di tale decisione, o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551-01;

Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, De Nardi, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524-01; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, Cirina, Rv. 253589-01). 2 wAp • Parimenti nella fase esecutiva sull'obbligato non grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività individuata. Nel vigente sistema processuale l'atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero. E, infatti, il Pubblico ministero l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), formulando al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. cit., le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività, nonché di incaricare l'Autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.

2. La sequenza procedinnentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa è, poi, individuata e dettagliatamente disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000 che, all'art. 43 ("Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità") stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della Cancelleria, al Pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del Comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

L 'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Ne segue che ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria — e non del condannato — l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, ricorrente D'Aniello che, in applicazione del principio la Corte di legittimità ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza).In caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata" (Sez. 1, n, 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546; in termini, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, Nicolai, non massimata;

Sez. 1, n. 48718 del 15,/10/2019, Oro, non massinnata; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618).

2. Ciò premesso il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, oltre a non rendere conto dello svolgimento delle attività spettanti al competente Ufficio di Procura, necessarie ad avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva, ha, in contrasto con la richiamata disciplina specifica dell'istituto ed ai principi di esecuzione del giudicato penale, erroneamente considerato il condannato obbligato a promuovere l'esecuzione mediante l'individuazione dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quello che aveva fatto venire meno la sua disponibilità, tanto da considerare l'inadempimento a tale obbligo da solo rilevante ai fini della disposta revoca. • 3. Per le ragioni sin qui indicate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per rinnovato giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale