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Sentenza — n. 24115/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific document allegations and rejects generic mitigation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first two grounds of the appeal inadmissible because the appellant failed to allega specific documents or provide integral transcripts required for a manifest illogicality claim. While the third ground regarding the denial of generic mitigating circumstances was rejected as the lower court's reasoning was sufficient and non-contradictory, the overall appeal was partially dismissed. The court upheld the conviction for altering a toy gun into a functional firearm and illegally possessing it, noting the appellant did not contest the forensic report's findings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging manifest illogicality is inadmissible if it fails to allega specific documents or provide integral transcripts necessary for autosufficiency, while the denial of generic mitigating circumstances is reviewable only if the lower court's reasoning is non-contradictory and accounts for relevant elements.

Parole chiave

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manifest illogicality inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances autosufficiency requirement alteration of toy firearm illegal possession of weapons forensic report admissibility violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e) c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la inosservanza della legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Questa Corte ha stabilito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 3 legge n. 110/1975
La sentenza ha qualificato la condotta contestata al capo A), relativa alla alterazione di una carabina ad aria compressa per renderla idonea allo sparo, come violazione dell'art. 3 legge n.
Art. 23, comma 2 legge n. 110/1975
La sua condotta era stata originariamente contestata come violazione dell'art. 23, comma 2, legge n.
Art. 2 e 7 legge n. 895/1967
La sua condotta era stata originariamente contestata come violazione dell'art. 23, comma 2, legge n.
D.M. n. 362/2001, art. 11
362/2001, all'art. 11, indica che le parti di arma di cui all'art.
artt. 3 legge n. 110/1975
Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha condannato Giuseppe Palmieri per i reati di cui agli artt. 3 legge n. 110/1975, 23, comma 3, legge n.
art. 3 legge n. 110/1975
La sentenza ha qualificato la condotta contestata al capo A), relativa alla alterazione di una carabina ad aria compressa per renderla idonea allo sparo, come violazione dell'art. 3 legge n.
art. 62-bis cod.pen
Con il terzo motivo deduce la inosservanza della legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art.
art. 133 cod. pen
Questa Corte ha stabilito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI GIUSEPPE nato a MILETO il 12/02/1971 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla riqualificazione del fatto-reato, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha condannato Giuseppe Palmieri per i reati di cui agli artt. 3 legge n. 110/1975, 23, comma 3, legge n. 110/1975, 2 e 7 legge n. 895/1967 commessi il 05/12/2020, avendo alterato una carabina giocattolo ad aria compressa, rendendola idonea allo sparo, e avendo detenuto illegalmente la predetta arma da sparo, di natura clandestina, ed altre parti di armi comuni da sparo, oggetti tutti rinvenuti a seguito di perquisizione. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia aveva ritenuto il Palmieri responsabile di detti reati, stante l'evidenza 'della detenzione delle varie armi e parti di esse, e la inattendibilità delle sue giustificazioni.

La Corte di appello ha respinto le tesi difensive, ribadendo che il fucile giocattolo era stato alterato rendendolo capace di sparare, come accertato dal RIS di Messina, trasformandolo così in un'arma da sparo clandestina, e che la natura degli altri oggetti sequestrati era stata ugualmente accertata con perizia, nonché ammessa dallo stesso imputato. Ha confermato, infine, il trattamento sanzionatorio e la esclusione della concedibilità delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Palnnieri, per mezzo dei suoi difensori avv. Giuseppe Monteleone e avv. Antonio Porcelli, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la inosservanza della legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza ha qualificato la condotta contestata al capo A), relativa alla alterazione di una carabina ad aria compressa per renderla idonea allo sparo, come violazione dell'art. 3 legge n. 110/1975, ma la corte di cassazione ha ritenuto che tale reato sussista quando viene alterata un'arma già qualificabile come "da fuoco", e non se viene alterato, come nel presente caso, un oggetto che non ha quale sua destinazione naturale lo sparo e l'offesa alla persona, rendendolo idoneo a tale fine. 2.2. Con il secondo motivo deduce la errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod.proc.pen. Il D.M. n. 362/2001, all'art. 11, indica che le parti di arma di cui all'art. 1 non si considerano parti di arma comune da sparo, per cui il reato contestato al capo C) è insussistente.2.3. Con il terzo motivo deduce la inosservanza della legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche solo motivando l'assenza di elementi valutabili positivamente e la gravità dei fatti contestati, senza dare conto, quindi, delle ragioni e dei criteri utilizzati per tale decisione 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla esatta qualificazione del fatto-reato, e la declaratoria di inammissibilità degli ulteriori motivi.

4. L'avv. Porcelli ha depositato conclusioni scritte, con le quali si riporta ai motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è accoglibile con riferimento ad alcuno dei suoi motivi.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la erronea qualificazione del reato contestato al capo A) come violazione dell'art. 3, legge n. 110/1975, operata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di appello. La censura è fondata, ma non comporta l'annullamento della sentenza, sul punto, come richiesto dal ricorrente. Questa Corte ha affermato che «Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine» (Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Rv. 262268).

Nel caso di specie, l'arma modificata è stata descritta come un «fucile giocattolo ad aria compressa ... in origine cal. 7 mm. (gommini di plastica molle)», trasformata in arma da sparo per munizioni cal. 8 mm Magnum. Risulta quindi corretta l'affermazione secondo cui l'arma non era originariamente "da sparo". La condotta del ricorrente, consistita, secondo quanto ritenuto accertato dalle due sentenze di merito, nell'avere trasformato l'arma giocattolo nel modo indicato, non costituisce, quindi, il reato di cui all'art. 3 legge n 110/1975.2.1.

La sua condotta era stata originariamente contestata come violazione dell'art. 23, comma 2, legge n. 110/1975, e tale qualificazione risulta corretta. Secondo i principi di questa Corte, infatti, ove l'alterazione si sostanzi nella trasformazione di un'arma-giocattolo in arma da sparo si configura il reato di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 110/1975 perché ogni arma da fuoco, per la legislazione nazionale, è incompatibile con la clandestinità (Sez. F. n. 31873 del 09/08/2011, Rv. 250896, in motivazione; Sez. 1, n. 2637 del 03/03/1986, Rv. 175247;

Sez. 1, n. 16887 del 21/12/2017, dep. 2018, n.m.) Nel caso di specie la sentenza impugnata precisa che l'arma è risultata funzionante nelle prove di armamento nonché priva di contrassegno, condizioni che ne consentono la qualificazione come arma da sparo clandestina. Il reato di cui al capo A) deve, pertanto, essere riqualificato in quello di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 110/1975, come originariamente contestato. Tale riqualificazione può essere disposta d'ufficio, dal giudice di legittimità, perché «La Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, dispone del potere di assegnare ex officio una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato, in quanto si tratta di un intervento che, non incidendo sulla quantificazione della pena, non è mai inquadrabile come reformatio in peius, vietata ai sensi dell'art.597 cod. proc. pen., sempre che la modifica non implichi la rivalutazione delle prove - che imporrebbe l'annullamento con rinvio al giudice di merito - e che sia garantito, in coerenza con la giurisprudenza convenzionale, il contraddittorio sulla nuova ed eventuale definizione giuridica - comunicando alle parti il diverso inquadramento prospettabile con concessione di un termine a difesa» (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118;

Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Rv. 275762). Deriva, infatti, dalla sentenza 11 dicembre 2007, Drassich contro Italia, la regola di sistema espressa dalla Corte EDU, secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto operata da giudice ex officio. Nel presente caso, peraltro, la riqualificazione non costituisce un atto a sorpresa, né vi è mai stata limitazione del diritto al contraddittorio, dal momento che la corretta qualificazione, ripristinata con la presente sentenza, era oggetto dell'originaria contestazione, e l'imputato ha potuto interloquire su di essa, dal momento che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la diversa qualificazione fu proposta in udienza dal pubblico ministero, e fu pertanto oggetto di esame e valutazione nel pieno del contraddittorio.

L'erroneità della diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dai giudici di merito, è stata peraltro rilevata dallo stesso ricorrente, che era pertanto consapevole della possibilità di una sua correzione.Deve, perciò, applicarsi il principio secondo cui «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione» (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817) 2.2. La diversa qualificazione, peraltro, non può comportare un diverso calcolo della pena, benché questa sia stata irrogata sulla base dei più modesti limiti edittali dell'art. 3 legge n. 110/1975, perché, in presenza di un'impugnazione del solo imputato, l'aumento della sanzione costituirebbe una inammissibile reformatio in peius (vedi Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650).

Il primo motivo di ricorso, pertanto, pur essendo fondato nell'affermazione della erroneità della qualificazione del fatto, non può essere accolto quanto alla richiesta di annullamento della sentenza, perché la rilevanza penale della condotta contestata al capo A) non deve essere esclusa, bensì solo qualificata diversamente, come violazione dell'art. 23, comma 2, legge n. 110/1975, così come originariamente contestato. La pena irrogata per questo reato, perciò, non deve essere eliminata, e non può essere modificata, benché inferiore ai limiti edittali stabiliti dalla norma correttamente applicata, stante il divieto di reformatio in peius.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché del tutto generico. Il ricorrente afferma che gli oggetti rinvenuti e sequestrati, la cui illecita detenzione è contestata al capo C), non costituirebbero parti di arma comune da sparo sulla base della consulenza di parte redatta dai dottori Teatino e Chiarelli, ma non allega tale documento, e neppure indica, in modo dettagliato, a quali oggetti si riferisca. La sentenza impugnata, invece, ha respinto il motivo di appello sul punto affermando che la natura di tali oggetti come «parti di armi comuni da sparo» emerge dalla relazione tecnica balistica del RIS di Messina ed è stata ammessa dallo stesso imputato, che avrebbe dichiarato la loro provenienza da armi da lui stesso smontate anni prima.

Il ricorso, pertanto, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, non contestando neppure la fondatezza della relazione tecnica citata, e non rispetta il principio di autosufficienza, avendo omesso di allegare il documento sul quale basa la propria affermazione difensiva. Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti «È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze» (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723;

Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che, analogamente a quella di primo grado, ha negato la concessione delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'assenza di elementi valutabili positivamente, lamentando la genericità della motivazione, che non consentirebbe di comprendere l'iter argomentativo seguito. Questa Corte ha stabilito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

La sentenza impugnata, sia pure con una motivazione succinta, ha applicato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., avendo tenuto conto della gravità del reato, ed in particolare della natura e delle modalità dei reati, tali da suscitare grave pericolo e «rilevante allarme sociale», e della personalità del ricorrente, soggetto che, secondo quanto riferito dal giudice di primo grado, è gravato da precedenti condanne, e non ha evidenziato «elementi positivamente valutabili». Il ricorrente, inoltre, non ha lamentato l'erroneità di quest'ultima affermazione, ed ha omesso di indicare aspetti positivi, inerenti la propria personalità o il proprio stile di vita, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito.

La sentenza impugnata, pertanto, ha applicato correttamente il principio sopra indicato, fornendo una motivazione sufficiente, che il ricorso non contrasta in modo specifico; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riqualificato il reato di cui al capo A) quale violazione dell'art. 23, comma 2, legge n. 110 del 1975, riget