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Sentenza — n. 23003/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for early release due to improper consideration of pre-custodial and non-adjacent disciplinary infractions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Naples surveillance court's order denying early release to Vincenzo Cirillo. The lower court rejected the request by citing a disciplinary infraction and pre-custodial behavior, ignoring established principles that only recent conduct within the relevant semester or immediately adjacent periods should negatively impact the assessment. The Court ruled that the surveillance judge failed to apply the principle of fractional evaluation correctly, as the cited infractions did not sufficiently demonstrate a lack of adherence to the re-education program for the specific semester in question.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 ord. pen.; The principle of fractional evaluation of conduct for early release permits considering infractions in preceding or subsequent semesters only if they manifest a refusal of re-socialization, excluding pre-custodial acts or those too distant in time to assess current re-education adherence.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release re-education program fractional evaluation disciplinary infraction surveillance court penal reduction re-socialization refusal messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 ord. pen.
Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il detenuto in espiazione pena Vincenzo Cirillo chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione al semestre 8 febbraio - 8 agosto 2021.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
(Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep.
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021
(Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 25496/2024 — snpen
Cassation court annuls prison supervision order due to contradictory evaluation of disciplinary misconduct across different semi-annual periods.
Ordinanza — n. 20666/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against parole denial due to disciplinary infraction and lack of reintegration progress.
Ordinanza — n. 23871/2026 — snpen
Italian court dismisses appeal against early release denial due to disciplinary violations undermining rehabilitation. The detention's conduct was deemed incompatible with the required attitude for early release benefits. The court ruled the disciplinary infractions must be weighed against positive conduct, not nullified by them. The appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes that disciplinary records are essential for assessing rehabilitation progress. The court found the appellant's failure to report cell conditions demonstrated non-cooperation. This case clarifies the strict requirements for granting early release benefits in Italian law. The ruling upholds the lower court's decision to deny the benefit based on the appellant's behavior.
Sentenza — n. 15842/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of logical motivation defects.
Sentenza — n. 38351/2021 — snpen
Cassation annuls surveillance court order for early release denial due to insufficient comparative reasoning on disciplinary violations.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/05/1979 avverso l'ordinanza del 09/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il detenuto in espiazione pena Vincenzo Cirillo chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione al semestre 8 febbraio - 8 agosto 2021.

2. Con ordinanza del 3 novembre 2021, l'adito Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza.

3. Vincenzo Cirillo proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che lo rigettava con ordinanza del 9 gennaio 2023 in cui affermava di condividere il provvedimento di primo grado in ordine alla mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.

4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ha considerato comportamenti del condannato tenuti in epoca precedente alla carcerazione e una infrazione disciplinare commessa durante la detenzione ma in un periodo diverso rispetto al semestre cui l'istanza si riferisce. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, nel dare rilievo a tale infrazione, sarebbe incorso in manifesta illogicità della motivazione, perché con ordinanza del 18 marzo 2022 era stato già concesso un periodo di liberazione anticipata in relazione al semestre (8 agosto 2021 — 8 febbraio 2022) immediatamente successivo a quello in cui l'infrazione fu commessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 - 01).

È stato chiarito, inoltre, che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 - 01;

Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072 - 01).

2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati e non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione. Le valutazioni negative dell'ordinanza qui esaminata, circa la mancanza di partecipazione di Vincenzo Cirillo all'opera di rieducazione, risultano infatti collegate, per un verso, a un comportamento tenuto il 5 marzo 2022 durante la detenzione, ma l'ordinanza non reca una riflessione adeguata circa la possibilità di ricavare elementi negativi in relazione al semestre ora in considerazione, non immediatamente antecedente a quello dell'infrazione; per altro verso, dette valutazioni negative risultano collegate, per la parte più rilevante, alla considerazione di comportamenti tenuti da Cirillo in epoca precedente alla sua carcerazione.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha emessa, per nuovo giudizio da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati. P. Q. M. o Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2 sorveglianza di Napoli. 'Rì C