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Sentenza — n. 20705/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant voluntarily withdrew the appeal before the court ruled on its admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Casandra Catalin, voluntarily withdrew the request for cassation on December 4, 2023. The underlying case involved a revocation of a conditional release measure by the Trieste supervision court, raising issues regarding the correct application of probation laws. The court ruled that since the appellant had renounced the appeal, the procedural requirement for a valid cassation petition was no longer met, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the request before the court examines its admissibility, resulting in the dismissal of the petition and an order to pay procedural costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural renunciation conditional release revocation procedural costs award revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 cod. proc. pen.
La Corte, preso atto che Casandra, con comunicazione del 4 dicembre 2023 ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. deve dichiarare inammissibile il ricorso.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 589 cod. proc. pen
La Corte, preso atto che Casandra, con comunicazione del 4 dicembre 2023 ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASANDRA CATALIN (RINUNCIANTE) nato il 20/11/1986 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Casandra Catalin ricorre avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha revocato nei suoi confronti a decorrere dal 15 aprile 2022 la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concesso con ordinanza del 13 dicembre 2019 con riferimento alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 22.600,00 di multa di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone del 28 febbraio 2019.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata revocato la misura alternativa in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dalla difesa all'udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte, preso atto che Casandra, con comunicazione del 4 dicembre 2023 ha rinunciato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. deve dichiarare inammissibile il ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. C