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Sentenza — n. 12214/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court revokes suspended sentence due to new crime committed before benefit became irrevocable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order rejecting the Prosecutor's request to revoke a suspended sentence. The Prosecutor argued that a new crime committed in 2013, which became final in 2021, occurred before the 2018 suspended sentence became irrevocable, satisfying the conditions for revocation under Article 168 of the Penal Code. The Court agreed, establishing that the timing of the new crime is measured against the date the original benefit became irrevocable rather than the date of the offense itself.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n.2 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The revocation of a suspended sentence based on a subsequent crime requires determining the temporal relationship between the crime and the benefit by comparing the date the benefit became irrevocable with the date the new crime became final, not the date of the new crime's commission.

Parole chiave

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revocation of suspended sentence subsequent crime timing irrevocable date determination Article 168 Penal Code cumulative punishment limits revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 n.2 cod. pen.
b) era pienamente integrato, dunque, il presupposto di cui all'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen.
Art. 163 cod. pen.
Nel caso in esame si ricade in detta ipotesi e il cumulo delle pene supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen.
art. 163 cod.pen
Nel caso in esame si ricade in detta ipotesi e il cumulo delle pene supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 35563 del 10.11.2020, rv 280056
Sez. I n. 35563 del 10.11.2020, rv 280056) .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: RUSSO ELEONORA nato a CATANIA il 22/08/1975 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~te le conclusioni del PG L. Odia() C.0.4..t.Get) ).3 tut}t t 1r47 A • i CCO3 I2-.:~Mí1 did IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 giugno 2023 la Corte di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda, introdotta dal PM, di revoca della pena sospesa concessa a Russo Eleonora con sentenza del 20 marzo 2018 (irrevocabile il 4 settembre 2018; condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa). 1.1 Il fatto di reato indicato nella domanda è stato commesso in data 12.4.2013 (sentenza irrevocabile il 30 maggio 2021).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente evidenzia che :

a) il reato che importa la revoca della pena sospesa è stato commesso - 2013 - prima del passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa - 2018 - ed ha una pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa;

b) era pienamente integrato, dunque, il presupposto di cui all'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen. .

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento nomofilattico, in tema di revoca di diritto della pena sospesa, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce ( da ultimo v. Sez. I n. 35563 del 10.11.2020, rv 280056) . Nel caso in esame si ricade in detta ipotesi e il cumulo delle pene supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con revoca del beneficio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Russo Eleonora con sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 marzo 2018, irrevocabile il 4 settembre 2018. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre