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Sentenza — n. 9669/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying music player to differentiated regime detainee due to insufficient security impact analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice appealed a surveillance court order that denied a detainee in a differentiated regime the use of an authorized music player. The court found the lower tribunal failed to properly assess the resource impact of security measures required for the device. Consequently, the order was annulled and remanded for a new evaluation of the security implications.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 35-bis, comma 4; Art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.: In differentiated detention regimes, the surveillance court must verify if security measures for digital devices impose unreasonable burdens on institutional organization before denying authorization.

Parole chiave

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differentiated detention regime music player authorization security impact assessment surveillance court annulment institutional resource allocation mantenimento della carcerazione di sicurezza gestione di diritti digitali diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Con ordinanza emessa su reclamo del detenuto Carmine Pagano, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila consentiva al predetto di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato».
Art. 35-bis, comma 4 ord. pen.
Art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022
(V., anche nelle motivazioni, Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022, Rv.
Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021
283819 - 01; Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di PAGANO CARMINE nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa su reclamo del detenuto Carmine Pagano, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila consentiva al predetto di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato».

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che con ordinanza del 24 gennaio 2023 lo rigettava.

2. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, nell'emettere la menzionata ordinanza del 24 gennaio 2023, ha compiuto erronea applicazione degli artt. 35- bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e violazione dell'art. 41-bis ord. pen., pronunciando in carenza del presupposto per l'esercizio del potere della magistratura di sorveglianza. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila non ha tenuto conto della normativa di riferimento, che consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l'assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Il ricorrente osserva che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore dell'istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione dell'obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge. Il ricorrente, inoltre, deduce il mancato rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la magistratura di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori digitali per compact disk musicali per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. (V., anche nelle motivazioni, Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili.

Le affermazioni contenute nell'ordinanza, circa le operazioni di messa in sicurezza - che il personale di polizia penitenziaria è chiamato ad eseguire in materia - non dimostrano che sia stata adeguatamente valutata la loro incidenza sull'effettiva organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali.

2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma valutando in modo compiuto sulla base di approfondimenti argomentativi, nel rispetto dei principi sopra richiamati, il profilo inerente all'incidenza delle attività di messa in sicurezza di detti dispositivi sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di