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Sentenza — n. 1778/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for parole denial citing lack of documented evidence for prior crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeal filed by Ungaro Rhama against the Catanzaro Supervision Tribunal's refusal of a parole request. The defense argued the tribunal erred by ignoring the prison director's favorable report and the fact that most of the sentence was served, claiming violations of the European Convention on Human Rights. The court ruled the appeal unfounded because the lower judge correctly applied legal principles regarding social danger, noting the defense failed to provide documented evidence to overcome the presumption of danger despite the short remaining sentence.

Regesto Legislator

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Art. 30 ter ord. pen.; Art. 4 bis, comma 1 ord. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 3 CEDU: The supervisory judge must base parole decisions on documented evidence of reduced social danger, and a mere assertion of sentence completion without proof of rehabilitation does not justify granting release.

Parole chiave

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parole request denial prisoner appeal dismissal social danger presumption documented evidence requirement Italian supervision tribunal domanda d'asilo di rom autorizzazione eccezionale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 30 ter ord. pen.
Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1'8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l'istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da UNGARO RHAMA.
Art. 4 bis, comma 1 ord. pen.
Art. 27 Cost.
Art. 3 CEDU
Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1'8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l'istanza di permesso ex art. 30 ter ord.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 20 del 2022
Il giudice della sorveglianza, infatti, facendo riferimento alla mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente e agli ulteriori elementi pure emersi, ha correttamente applicato i principi indicati nella sentenza Corte cost. n. 20 del 2022.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNGARO RHAMA nato il 07/06/1986 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. KATE TASSONE per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1'8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l'istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da UNGARO RHAMA.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, comma 1, 30 ter ord. pen., 3 Cedu e 27 cost.3. In data 4 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Kate Tassone chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa evidenzia che la decisione del Tribunale, fondata su elementi anche non documentati (la commissione di un delitto in data antecedente a quello attualmente in espiazione e l'incontro con pregiudicati), sarebbe errata. Nello specifico, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del parere del direttore del carcere e della relazione in atti, favorevoli al rilascio del permesso, del fatto che la pena per il reato ostativo è quasi interamente espiata e che il residuo, pari a circa otto mesi, sarebbe compatibile con la concessione. La doglianza è infondata. Il giudice della sorveglianza, infatti, facendo riferimento alla mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente e agli ulteriori elementi pure emersi, ha correttamente applicato i principi indicati nella sentenza Corte cost. n. 20 del 2022. La motivazione resa sul punto risulta congrua e le censure esposte, pure tenuto conto dell'esiguo residuo pena, non sono pertanto fondate.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese porcessuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2