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Ordinanza — n. 50545/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for criminal liability due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were entirely generic and lacked any specific factual deduction. The appellant, Vincenzo Polizzotto, challenged a second-instance judgment convicting him under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Trafficking Decree, but failed to provide concrete details regarding the alleged liability. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal regarding criminal liability is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to deduce any specific facts supporting the claim.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds inadmissibility drug trafficking conviction lack of factual deduction procedural costs award scemata imputabilità traffico aggravato di stupefacenti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
18111/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO VINCENZO nato a PALERMO il 30/04/1999 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18111/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.