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Ordinanza — n. 50331/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new grounds were not raised in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nella Spinelli inadmissible and ordered her to pay procedural costs. Spinelli argued that the first-instance court's penalty increase for continued offense was excessive and that generic mitigating circumstances should have been granted. The court rejected these claims because the new grounds were not properly deduced in the appeal act and the request for mitigating circumstances is not admissible in the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new grounds are raised that were not deduced in the appeal act, and requests regarding the punitive treatment are not admissible in the stage of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds appeal act stage of legality penalty increase continued offense generic mitigating circumstances attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI NELLA nato a PESCARA il 06/11/1973 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Nella Spinelli per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo della continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell'aumento della pena per la continuazione, ritenendo l'aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell'imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec