Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds for re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address evidence regarding illegal detention and applied punishment illogically. The court rejected these claims, noting the lower court's reasoning was coherent, fully examined the defense's arguments, and did not require a new evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must cite specific legal grounds justifying a re-evaluation of evidence; generic complaints about motivation defects or logical flaws are inadmissible when the lower court's reasoning is coherent and sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO LUIGI nato a FOGGIA il 07/06/1961 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Serafino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il giudizio di responsabilità ascritto al ricorrente quanto alla detenzione illecita allo stesso contestata replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esiti di una puntuale e lineare valutazione delle emergenze probatorie (si vedano le pagine 4 e 5, sino al primo capoverso, della decisione gravata ), privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembr