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Ordinanza — n. 49894/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative grounds and lack of new argumentation regarding drug trafficking classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of drug trafficking charges, but the Court found the complaint to be a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new evidence or analysis. Consequently, the lower court's comprehensive evaluation of the defendant's conduct was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grounds already examined by the court of first instance or appeal without providing new elements or a substantive comparison with the reasoning of the lower courts.

Parole chiave

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reiterative grounds cassation inadmissibility drug trafficking classification lack of new argumentation procedural exhaustion sanzioni penali recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo
Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino
Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2019, Merli
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURGIA NICOLA nato a CAGLIARI il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che MURGIA Nicola ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna del predetto per più reati di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, due dei quali [capi g) e h)] in concorso con altri; ritenuto che il ricorrente, quanto alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha dedotto un vizio motivazionale inesistente, la doglianza costituendo riproposizione di motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto della quantità e delle modalità complessive della condotta (sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n.13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che, anche con riferimento al capo h) dell'imputazione la doglianza è reiterativa e non sostenuta dal necessario, previo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidene i Gabriella Cappello Emq,4e.fe/P1 alvo 2 D I- P S I TA 1\ C