Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea agreement, precluding further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the applicant challenged a second-instance judgment that accepted a plea agreement. The applicant argued the lower court failed to assess statutory requirements for the plea, but the court held that accepting a plea agreement precludes any further judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The acceptance of a plea agreement by the second-instance court renders the judgment final and precludes any subsequent cassation appeal, as the power of disposition limits the scope of review to the entire proceedings.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUSANU DRAGOS IOAN nato il 17/10/1981 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Rilevato che DRAGUSANU Dragos Ioan ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 58,573 di cocaina, dai quali potevano trarsi 248 dosi) è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto un difetto di motivazione in ordine al mancato vaglio sulla sussistenza dei presupposti per addivenire a una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di Salvo D E POS1TATA IN CANCE