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Ordinanza — n. 49883/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic or waived, ruling on procedural admissibility and sentencing limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Uku and Proko manifestly inadmissible. The defense argued for specific grievances regarding sentencing and procedural errors, but the court found the arguments generic or waived by the parties' prior agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and non-waived; generic grievances are inadmissible, and parties who agreed to a sentence cannot challenge waived grounds or sentencing errors unless they affect the validity of the agreement itself.

Parole chiave

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manifestamente inammissibili ricorsi di legittimità concordato della pena doglianze generiche spese processuali Cassa delle ammende codice di procedura penale considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi proposti dalla difesa di Uku sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte dalla difesa di IProko non sono consentite, poiché il ricorrente ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 599-bis cod. proc. pen
Le censure proposte dalla difesa di IProko non sono consentite, poiché il ricorrente ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limit edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UKU RENATO nato il 26/01/1982 PROKO OLTION nato il 02/07/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

61)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Renato Uku e Oltion Proko avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente inammissibili. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti dalla difesa di Uku sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Le censure proposte dalla difesa di IProko non sono consentite, poiché il ricorrente ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, in sede di legittimità, la sentenza è impugnabile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limit edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 re est