Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of critical analysis and mere complaint of prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for illegal cannabis cultivation, arguing against specific aggravating circumstances and evidentiary issues. The court rejected these grounds because they were not supported by a necessary critical analysis of the lower court's reasoning but were instead mere complaints already addressed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the lower court's arguments and consists merely of complaints already resolved by the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI SEBASTIANO nato a SAN LUCA il 05/07/1965 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato GIORGI Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei suoi confronti, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (piantagione di canapa indiana, rinvenute 438 piante indenni dopo l'incendio divampato, dalle quali era ricavabile principio attivo per Kg. 2.328, quantitativo superiore oltre 2.000 volte la dose soglia); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori (sulla aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, cfr. il diritto vivente, Sez. U, n. 14772 del 30/1/2020, Polito, Rv. 279005-01; n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253150-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P. Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di Salvo /