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Ordinanza — n. 49874/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration based on proven intent and cohabitation facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declaration. The appellant argued she did not cohabit with her son or know his income, but the court found her conviction based on their established cohabitation and the impossibility of declaring zero family income. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 95 d.P.R. 115/2002: An appeal against a conviction for false declaration is inadmissible when the first-instance judgment provides sufficient reasoning regarding the psychological element of intent, derived from the factual context of cohabitation and the impossibility of the declared income.

Parole chiave

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false declaration criminal intent cohabitation facts inadmissible appeal procedural costs deposizioni attendibili verosimiglianza della persecuzione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 95 d.P.R. 115/2002
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R.
art. 95 d.P.R. 115/2002
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURA GIUSEPPINA nato a LAVELLO il 19/03/1961 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 40

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Giuseppina Giura avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. P. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 'ere estensore Il