Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of first-instance fact-finding on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giuseppe Bresciani's appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the first-instance judge's evaluation of recidivism. The lower court had explicitly considered Bresciani's specific prior record and repeated offenses as indicators of high culpability and social danger. The supreme court upheld this decision, affirming that the assessment of factual elements like recidivism falls exclusively within the competence of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they contain criticisms directed at the evaluation of facts or the application of law by the court of first instance, as such assessments remain within the exclusive competence of the judge of the merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI GIUSEPPE nato a PREVALLE il 16/05/1938 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
15)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Giuseppe Bresciani avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto sotto il profilo della ritenuta sussistenza della recidiva, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza.
In particolare, è stato motivatamente tenuto conto del precedente specifico gravante sul Bresciani e della reiterazione da parte del medesimo di gravi condotte delittuose, lesive per l'interesse erariale, per un lungo arco temporale, nella totale indifferenza rispetto alla precedente condanna appena riportata, quale indice del maggior grado di colpevolezza e di accentuata pericolosità sociale del prevenuto, idoneo a fondare il giudizio di sussistenza della contestata recidiva. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Co 'ere estensore Il Presid