Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sufficient motivation regarding recidivism evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Niki Hudorevich inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked proof of the finality of prior traffic violations necessary to establish recidivism. The court rejected this claim, noting the appellate judgment explicitly cited the Public Prosecutor's annotations confirming the administrative penalties were not contested or annulled by the appellant, thereby satisfying the legal requirements for recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not sufficiently confront the reasoning of the contested decision, particularly when the lower court has clearly established the definitiveness of prior sanctions based on official annotations and the absence of any annulment proceedings initiated by the defendant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOREVICH NIKI nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 09/10/1988 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANIDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Hudorevich Njki avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il ricorrente deduce che non vi è prova in atti in ordine alla definitività delle contestazioni relative alle precedenti infrazioni (guida senza patente) asseritamente commesse dall'imputato, idonee a suffragare l'ipotesi della recidiva nel biennio. La censura proposta non è autosufficiente e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha chiaramente evidenziato come dall'annotazione di PG a é 4 1,, 1.-4 44E del 16.8.2019 IRÌ4.t~he le precedenti sanzioni amministrative per la medesima violazione, elevate a carico del prevenuto in data 3.6.2019 e 27.12.2018, non erano state oblate né opposte con ricorso da parte dell'imputato; pertanto, è stata appurata la definitività delle stesse, con conseguente configurabilità del reato oggetto di imputazione.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il