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Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already decided by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the four grounds of challenge were specific only in reiterating arguments already fully addressed by the appellate court. The appellant claimed violations of procedural articles and criminal law regarding the defendant's liability for the crime of receiving stolen goods, but the court found these arguments lacked novelty. Consequently, the decision was upheld as the lower court's reasoning was logical and consistent with the evidence, rendering the appeal's specificities insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 191, 192, 195 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already decided by the appellate court, lacking the specificity required to challenge the final judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments specificity of grounds crime of receiving stolen goods appellate court reasoning motivi di cassazione pluralità di motivazioni principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 195 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Piacenza; ritenuto che i quattro motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192, 195 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.

Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). ritenuto che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in .data 7 nov