Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural and substantive grounds regarding photo identification and money laundering. The appeal is inadmissible due to lack of specific grounds and incorrect application of sentencing mitigation. The court upholds the lower court's decision on the conviction and penalty. The appeal is rejected because the grounds are repetitive and the lower court correctly applied the law. The appellant must pay court costs and fines. The decision confirms that procedural irregularities do not automatically invalidate evidence. The court emphasizes the need for specific arguments in appeals. The ruling clarifies the standards for recognizing mitigating circumstances in recidivism cases. The judgment reinforces the finality of appellate decisions on money laundering charges. The court rejects the claim that the vehicle was stolen property for mitigation purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding photo identification and incorrectly applied sentencing mitigation for money laundering. The court found the arguments repetitive of those made at the appellate level and noted the lower court correctly identified the vehicle as stolen property, precluding the requested mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the associated expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648-bis c.p.: The appeal must be specific and not merely repetitive of prior grounds; procedural irregularities in photo identification do not automatically nullify the evidence, and mitigation requires specific factual prerequisites regarding the nature of the proceeds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTRODONATO FRANCO nato il 11/05/1974 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 100. R.G. 23278 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco DIMASTRODONATO; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 181 e 213 cod. proc. pen. in merito all'individuazione fotografica eseguita in dibattimento, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente affermato che la forza probatoria del riconoscimento effettuato in dibattimento non discende dal rispetto delle formalità di assunzione ma dal valore della dichiarazione testimoniale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01).
Il Collegio, peraltro, intende ribadire che il mancato rispetto delle regole previste dall'art. 213 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità del riconoscimento fotografico (vedi Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908- 01); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 bis, comma terzo, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della invocata attenuante è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in considerazione del fatto che la vettura riciclata dal ricorrente è risultata essere provento del reato di furto aggravato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi Qre Est