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Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and specific regarding recidivism motivation logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ali Mohamed inadmissible due to its generic and non-specific nature. The appellant challenged the lower court's refusal to exclude recidivism, arguing manifest illogicality in the reasoning. The court rejected this claim, noting that the defendant's history of multiple crimes clearly demonstrated increasing danger, rendering the motivation specific and compliant with established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging manifest illogicality in the assessment of recidivism is inadmissible if the reasoning is specific, grounded in the defendant's criminal history, and aligns with prevailing case law.

Parole chiave

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recidivism assessment manifest illogicality generic appeal increasing danger Cassazione ordinanza criminal history procedural inadmissibility pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

50. R.G. 22082 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ali Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è generico ed aspecifico; la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal primo giudice, ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data. 7 novembre 2023