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Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for threats, citing sufficient appellate reasoning on subjective negativity and group involvement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Hudorovic inadmissible regarding the criminal sentence for threats. The appellant argued for vices in the sentencing reasoning, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims by citing the defendant's extremely negative subjective profile and the seriousness of the threats linked to his criminal group. Consequently, the court upheld the original judgment, rejecting the procedural challenge and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appellate court's reasoning on sentencing is sufficient and refutes the appellant's arguments regarding subjective negativity and group involvement, the appeal is inadmissible for lack of new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning review threats criminal group subjective negativity profile Cassazione ordinanza revisione della sentenza penale pericolo di reiterazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC BRUNO nato a PIOVE DI SACCO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovic Bruno OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di motivare la quantificazione della pena base appena al di sopra del minimo edittale e i lievi aumenti per il concorso formale in ragione della pluralità delle persone offese ha fatto pertinente ed esaustivo riferimento sia al profilo soggettivo estremamente negativo dell'imputato sia alla serietà dell'episodio, tenuto conto che le gravi minacce formulate erano evocative del coinvolgimento del gruppo criminale di appartenenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/