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Ordinanza — n. 49379/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning on tax payment impossibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to meet the strict requirements for admissibility. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the existence of an objective, blameless impossibility to pay omitted VAT, but the appeal merely reproduced arguments already rejected without specific criticism of the factual findings. The court ruled that the lower court properly identified the liquidity crisis as originating years prior and noted the absence of any effective measures or incidental actions to secure funds for the tax obligations.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific criticisms of the reasoning of the judgment under review, but rather mere repetitions of arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific criticism requirement tax payment impossibility objective blameless impossibility VAT payment obligations tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINI BATTISTA ELISEO nato a CASTELLI CALEPIO il 15/02/1949 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Zerbini Battista Eliseo, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter digs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità incolpevole ad adempiere ai versamenti IVA omessi;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che l'inesigibilità della condotta doverosa, per imprevedibilità e non imputabilità al soggetto agente, è stata esclusa sottolineando sia che le cause della crisi di liquidità, per come prospettate anche dalla difesa, risalgono ad almeno tre anni prima dell'inadempimento, sia che, come indicato anche dai testi della difesa, non risulta intrapresa alcuna efficace misura per consentire di assolvere le obbligazioni tributarie, sia che non è nemmeno allegata qualche azione incidente sul patrimonio personale dell'imputato al fine di reperire le risorse economiche necessarie (cfr. pagg. 5-7 della sentenza di appello);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preéident