Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and inadmissible challenges to witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ambrosini inadmissible due to a lack of specificity in his legal arguments. Ambrosini challenged the credibility of witness testimony regarding his presence at a location where he was found parking illegally, but his complaints were deemed generic and failed to identify specific factual distortions by the lower court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and ordered Ambrosini to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot merely request a re-evaluation of evidence without identifying precise factual errors or misinterpretations of the trial record.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Witness Credibility Specificity Requirement Cassazione Decision Evidence Re-evaluation Procedural Defect allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 20/12/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Ambrosini Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico;

Considerato che le censure esposte difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto generiche e prive dei dati di fatto necessari per valutarle, e comunque formulano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome contestano l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza nemmeno indicarle, a fondare il giudizio di responsabilità, conseguente alla constatazione, effettuata da due appartenenti alla polizia giudiziaria, della presenza dell'imputato, intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in una zona il cui accesso gli era stato vietato con provvedimento del Questore competente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre dent