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Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sentencing calculation regarding prior convictions is legally sound and not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Raia Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length, arguing it should be one month less due to a prior conviction, but the lower court correctly determined the drug crop was intended for a specific organization. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was logical and not subject to review for arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 640 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review a sentencing decision if the lower court's reasoning is logical and excludes the possibility of arbitrary quantification based on established facts and prior judgments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Review Prior Conviction Inadmissible Appeal Cassazione Legittimità remissione della pena sospensione di pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 640 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena, ritenuta in continuazione con altra condanna passata in giudicato, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione ampiamente motivato sul punto là dove ha escluso che la stessa potesse essere determinata in appena un mese di reclusione, come richiesto dalla difesa, visto che la sostanza stupefacente coltivata, per stessa ammissione del ricorrente, era destinata al sodalizio di cui alla decisione definitiva; che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11