Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific connection between grounds and decision reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pipola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first ground regarding liability was not properly deduced in the appeal, while the second and third grounds regarding mitigating circumstances were generic and lacked specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a specific link between the arguments presented and the reasons given by the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically correlate with the reasons given by the decision under review, violating the requirement of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/07/1992 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pipola Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità non è stato dedotto in sede di gravame in cui sono stati svolti motivi in ordine alla pena ed alle circostanze attenuanti generiche non concesse; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si censura la parte della decisione che non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e ridurre la pena risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che: quanto alle attenuanti generiche, ha dapprima smentito la rilevanza degli elementi allegati dalla difesa, specie l'incensuratezza che veniva espressamente confutata in ragione del precedente che aveva anche portato alla revoca della concessa sospensione condizionale ad opera del Tribunale, per poi apprezzare la quantità e qualità della sostanza stupefacente; quanto al trattamento sanzionatorio, oltre a valorizzare i citati elementi ed il dato quantitativo, veniva assegnato valore rilevante alla condotta con particolare riferimento alla zona in cui era stato individuato il ricorrente, nota piazza di spaccio in mano alla locale criminalità organizzata (clan Vigilia); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec