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Ordinanza — n. 49164/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for genericity, ruling vague legal arguments lack specific criticism of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giuseppe Bianchi's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding Article 385 of the Penal Code. The court found the appeal lacked specific criticism of the Palermo Court of Appeal's decision, failing to establish a clear correlation between the cited reasons and the contested ruling. Consequently, the appeal was rejected, and Bianchi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific criticism of the contested decision, failing to demonstrate a correlation between the arguments raised and the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible grounds specific criticism Article 385 penal code procedural costs Corte di Cassazione vague reasoning sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/09/1982 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; t99 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bianchi Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/