Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity of grounds regarding procedural history violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Cannariato inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant alleged violations of law and procedural history but failed to provide specific arguments linking his claims to the contested decision. The court ruled that without a precise correlation between the cited reasons and the decision's content, the appeal lacks the required specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the provisions of the contested decision, thereby avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/0:3/1973 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cannariato Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge nella valutazione del "dato storico processuale" in ordine al delii:to di cui all'art. 385 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1