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Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning in criminal conviction under Art. 648 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by De Simone Luana inadmissible regarding her conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court's reasoning was defective, but the court found her claims to be generic and merely assertive rather than substantiated. Consequently, the court ruled that the reasoning in the appealed judgment was complete and logical, rejecting the procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on a generic assertion of a defect in reasoning are inadmissible when the judgment's motivation is complete and logical upon reading.

Parole chiave

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Article 648 Penal Code lack of reasoning generic appeal inadmissible appeal criminal conviction procedural defect Cassation jurisdiction buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Simone Luana, nata a Catania il 31/07/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prffls dente