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Ordinanza — n. 49099/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as defense arguments merely repeat issues already decided by trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Orabi Haitham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency regarding solicitation charges, but the Court found his new arguments were merely restatements of issues already thoroughly examined and dismissed by the Milan Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new factual elements or challenge established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments solicitation charge shortened procedure court costs fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro
La Corte di appello, facendo applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza, (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orabi Haitham, nato in Egitto il 05/03/1985 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

La Corte di appello, facendo applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza, (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125), ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, in relazione a procedimento svoltosi con rito abbreviato, in assenza di elementi, del tutto genericamente evocati, sintomatici di un'attività di sollecitazione della polizia giudiziaria. Non apportano elementi conoscitivi nuovi, in fatto o suscettibili di revisione di principi pacifici in diritto, le argomentazioni difensive svolte con le note di udienza depositate il 17 novembre 2023.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen