Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of specific evidence to overturn lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's assessment of evidence regarding the reliability of agents' recognition, arguing a lack of logical consistency in the decision. The court rejected this because the appeal merely reproduced complaints already properly addressed by the appellate court without presenting new, decisive probative elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce complaints already adequately examined by the court of first instance, lacking specific and decisive probative elements to overturn the factual findings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIONTOLI ANDREA nato a CASERTA il 17/09/1961 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- CIONTOLI ANDREA propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 7 dicembre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 99 e 495 cod. pen. (fatto accertato in Crema il 3 dicembre 2015);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'illogicità nella valutazione delle risultanze probatorie, è generico e non consentito nel giudizio di legittimità, essendo affidato a rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (circa l'esclusione di ogni sorta di dubbio in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli agenti, vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi probatori atti a scardinare l'impianto argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di statuizione circa la responsabilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il