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Ordinanza — n. 48959/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal settlement grounds, ruling waived non-prosecution reasons inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance settlement judgment, arguing the court failed to evaluate statutory non-prosecution grounds under Article 129. The court ruled that such grounds, which the appellant waived to shorten the sentence, cannot be raised in cassation as they are preclusive. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Waiver of non-prosecution grounds in second instance precludes their examination in cassation, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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waiver of non-prosecution appeal settlement cassation inadmissibility preclusive waiver Article 129 criminal code gravi addebiti penali maggiore età penale momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 599 bis c.p.p.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE ANTONIO nato a TERLIZZI il 27/06/1997 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. GIGANTE Antonio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato e alla ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. :30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accorcio sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.

Il fatto è stato inoltre qualificato ai sensi dell'art.73 comma 5 cl.p.r. 309/90 e la destinazione dello stupefacente all'uso personale è smentita dalla stessa contestazione contenuta nell'imputazione ove risulta essere stato accertato un atto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d