Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48707/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p. for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Losole Antonio inadmissible de plano. The appellant challenged the first-instance sentence for a specific offense, arguing a violation of Article 129 of the Penal Code regarding the absence of exemption grounds. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the non-existence of statutory exemptions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern the non-existence of exemption grounds or lack of correlation between the request and the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds correlation requirement exemption grounds Cassation procedure motivi di cassazione motivi di rigore validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto„ dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129, c.p.
159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 444, c.p.p.
Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.
art. 129 cod. proc. pen
159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032
Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv.
Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727
278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSOLE ANTONIO nato a BARI il 04/11/1989 avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di BARI7dato avviso alle p-asrli; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato, nei confronti di Losole Antonio , la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell'accordo tra le parti (ex plurimis:

Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto„ dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023