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Ordinanza — n. 48701/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between extortion and marriage fraud crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Matilde Macciocchi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court had denied the request for continuity between the 2010 extortion crime and the 2019 marriage fraud association, citing a ten-year gap and different execution methods. The appellate court rejected the argument that the crimes were part of a single criminal plan, finding them to be autonomous resolutions of criminal will.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: The absence of a temporal proximity and the distinct modality of execution between crimes preclude the recognition of continuity when they stem from autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

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continuity of crimes extortion and fraud inadmissibility of appeal autonomous criminal resolutions marriage fraud association matrimonio fittizio misure a protezione dell'unione impedimento al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, n. 1, c.p.
Art. 81, comma 2, c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIOCCHI MATILDE nato a NAPOLI il 20/10/1961 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Matilde Macciocchi, sin dalla consumazione del primo reato (estorsione ed usura commessa nel 2010), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (associazione per delinquere finalizzata alla celebrazione di matrimoni fittizi tra donne italiane e cittadini extracomunitari già presenti in Italia per l'ottenimento del permesso di soggiorno costituita ed attiva nel 2019 e 2020), tenuto conto della notevole d istanza temporale tra essi (di quasi dieci anni) e delle differenti modalità esecutive dei reati medesimi;

Ritenuto, in particolare, che nel 2010 l'odierna ricorrente con pressioni e minacce aveva costretto una donna italiana a recarsi in Marocco per la celebrazione di un matrimonio fittizio con un cittadino extracomunitario non ancora presente nel territorio italiano, mentre nell'ambito del sodalizio criminoso la condannata realizzava i matrimoni fittizi tra italiane compiacenti e cittadini extracomunitari già presenti in Italia, offrendo o promettendo denaro alle donne; Considerato, quindi, che in tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore;

Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre