Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription and generic mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Foro Gennaro inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the statute of limitations had expired and that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the court found the prescription period was not yet complete. Furthermore, the appellate court correctly denied mitigation because the defendant remained silent and uncooperative regarding the illegal gun transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The statute of limitations for firearm offenses is calculated based on the maximum penalty for the specific weapon type, and generic mitigating circumstances require a factual assessment of the defendant's conduct which cannot be re-evaluated on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORO GENNARO nato a REGGIO CALABRIA il 22/0:7/1955 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, Gennaro Foro sostiene la maturazione della prescrizione del delitto sub A) relativo ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 1 e 7 1.895/67 commesso il 25 marzo 2015 (cessione di due fucili a soggetti non identificati) che sarebbe intervenuta prima della sentenza impugnata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato, quanto alla prescrizione, che l'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata 'per relationem' con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra (Sez. 1 - , Sentenza n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 274551 - 01), di talché la prescrizione nel caso di specie, a norma dell'art.157 cod. pen., è pari ad anni dieci (la pena massima di anni otto prevista per il reato contestato, oltre un quarto ex artt.157 e 160 cod. pen.) e che, quindi, essa non era maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata (intervenuta il 16 marzo 2023);
Considerato, poi, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che a tale principio la Corte di appello di Reggio Calabria si è attenuta, avendo negato il beneficio per l'assenza di qualsivoglia comportamento collaborativo avendo l'imputato assunto un atteggiamento del tutto reticente sulla cessione illecita dei due fucili da parte sua, senza fornire alcun dettaglio utile ai fini delle indagini;Considerato, al riguardo, che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1