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Ordinanza — n. 48654/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and failure to rebut established liability principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Gianluca inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant's arguments regarding criminal liability were found to be generic and unsupported by evidence, while the denial of statutory mitigating circumstances was deemed justified by the defendant's negative personality profile and prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and unsupported, and the lower court's assessment of criminal liability and sentencing factors is congruously justified and free from error.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods inadmissible appeal generic grounds denial of mitigating circumstances negative personality profile procedural costs criminal liability standards prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
(tra molte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/6/2020, aveva dichiarato Bruno Gianluca colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il primo motivo in punto di responsabilità reitera censure adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese in sede di merito, in aderenza ai principi costantemente affermati in sede di legittimità in ordine ai requisiti costitutivi dell'illecito; che infatti secondo il consolidato orientamento di questa Corte risponde del reato di ricettazione l'imputato, il quale, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (tra molte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); considerato che il secondo motivo in punto di diniego delle attenuanti ex 62 bis cod.pen.

è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici d'appello chiarito di stimare congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice in considerazione della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio, valutazione insuscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente giustificata in aderenza agli esiti processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prei