Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds violating procedural code requirements for specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zakariya Dakir inadmissible and ordered him to pay costs and a fine. The appellate court had confirmed Dakir's conviction for the crime of receiving stolen goods, but the Cassation court rejected the appeal because it was entirely generic. The court ruled that the appeal failed to provide the specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, constituting a violation of procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; An appeal lacking specific legal and factual grounds is inadmissible as it violates the mandatory requirement to substantiate censure with detailed arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKARIYA DAKIR (CUI 056RIE3) nato il 16/05/1990 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che, in data 30/9/2020, aveva dichiarato Zakariya Dakir colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti vizi senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen. che prescrive a pena d'inammissibilità l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente