Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's judgment, but the court found the first ground unfounded due to proper notification dates while the remaining grounds were merely repetitions of arguments already rejected on appeal. The court ruled that these complaints constituted mere factual grievances rather than specific legal critiques, exceeding the appellate court's power to re-evaluate facts already decided by the lower judiciary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: Appeals must contain specific and arguable grounds; mere factual complaints or repetitions of rejected arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAME ALEX nato il 05/01/1994 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata risulta notificata all'imputato in data 9 marzo 2023; ritenuto, quanto agli ulteriori due motivi, che essi siano indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); tenuto conto peraltro che i predetti motivi sono prevalentemente costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co