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Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without new specific reasoning. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a lack of prosecution complaint and the condition of admissibility, claiming violations of criminal law and procedural nullity rules. The court ruled that this constituted a mere restatement of facts rather than a substantive legal critique, falling outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are not specific and do not provide a new argumentative critique of the contested decision, but instead merely repeat facts or conclusions already addressed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reiteration of arguments scope of legitimacy review procedural nullity condition of admissibility criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al mancato riconoscimento del difetto di querela e della condizione di procedibilità, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla validità della querela sporta e alla conseguente valida esistenza della condizione di procedibilità prescritta dalla legge); la decisione sul punto, peraltro, costituisce una valutazione di fatto che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, se non omessa, contraddittoria o manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, il 12/09/2023 Il C n