Cassation Court dismisses appeal for retroactive application of new penalty substitution rules to final judgments. The court rejects the argument that pending appeals allow access to the execution judge under the new law. The decision clarifies that the 'pending' status for retroactive application begins only after the appellate judgment is pronounced. The court rules the appeal inadmissible because the final judgment already formed a binding conviction before the reform. The defense's literal interpretation is rejected in favor of the principle of favoring the accused. The ruling establishes that retroactivity applies until a final conviction exists prior to the new law's entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the new law allowing penalty substitution should apply retroactively to his final conviction because his appeal was filed after the law's enactment. The court rejected this, citing established precedent that the 'pending' status for such applications begins only after the appellate court pronounces its judgment. Consequently, since the final conviction was already formed before the reform, the appellant could not access the execution judge under the new provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 2, comma 4, cod. pen.: The retroactive application of more favorable penalty substitution rules applies to pending appeals until the final judgment is pronounced, establishing that the procedural 'pending' status begins with the appellate court's pronouncement rather than the filing of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FAVE FELICE nato a SAN SEVERO il 04/02/1973 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 21/12/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Delle Fave Felice colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il difensore con unico motivo chiede alla Corte adita l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare a norma dell'art. 20 bis introdotto dal D.Igs n. 150/22 sull'assunto che, essendo stata l'impugnazione di legittimità presentata successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, risulterebbe preclusa la possibilità di ricorso al giudice dell'esecuzione; considerato che l'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede che le modifiche novellatrici introdotte al Capo III della L 689/1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del testo normativo (30 dicembre 2022).
Quanto al giudizio di legittimità, la norma prevede, invece, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. La richiamata disciplina integra un'applicazione retroattiva in bonam partem fondata sul rilievo della natura sostanziale e di maggior favore per l'imputato delle disposizioni novellate, avuto riguardo al più elevato limite edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, applicabile, pertanto, nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma sebbene la sede propria della valutazione richiesta al giudice ex art. 545bis cod.proc.pen. sia quella del giudizio di primo grado; dato atto che la difesa, nonostante la pacifica estraneità al giudizio di legittimità di valutazioni di merito quali quelle richieste per l'accesso alla sostituzione della pena detentiva, opina che il tenore letterale dell'art. 95 d.lgs 150, laddove prevede la facoltà del condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di presentare istanza al giudice dell'esecuzione " all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di Cassazione all'entrata in vigore del presente decreto" non potrebbe trovare applicazione in casi come quello di specie in cui il ricorso sia stato proposto in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma;rilevato che la questione relativa all'individuazione del momento in cui può ritenersi "pendente" il processo in grado di legittimità, in assenza di espresse disposizioni idonee ad enucleare l'atto o il fatto che ne segna l'insorgenza, è stata oggetto dell'intervento dell'organo della nomofilachia a seguito della riforma della disciplina della prescrizione di cui alla L. 251/05 e del contrasto interpretativo insorto in ordine alla delimitazione dell'ambito operativo delle disposizioni più favorevoli.
La sentenza Sez. Unite n. 47008 del 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810 ha individuato nella pronunzia della sentenza di primo grado il termine che segna l'inizio della pendenza del procedimento in grado d'appello. Nello stesso senso Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012 - 01; ritenuto che i principi già elaborati da questa Corte con le evocate pronunzie debbano presidiare anche l'interpretazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, con la conseguenza che l'espressione "procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione" deve essere riferita alla progressione processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello, in coerenza con la ratio legis intesa a favorire la più ampia applicazione delle nuove disposizioni sicché, attesa la regola generale espressa dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l'art. 95 costituisce diretta filiazione, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma.
Di conseguenza non è ravvisabile alcuna preclusione alla facoltà del ricorrente di adire il giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza impugnata (in tal senso, Sez. 6, 21/6/2023, Sabatini, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Con