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Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and non-manifestly illogical valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Moretti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of reasoning and legal violation regarding Article 62(4) of the Penal Code but was rejected because it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal. The court held that the appeal failed to provide a specific, argumentative critique and that the lower court's assessment of the stolen goods' value was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists only of a pedissequous repetition of grounds already rejected by the court of appeal without providing a specific, argumentative critique, and if the challenged valuation is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation manifestly illogical valuation repetition of rejected grounds Article 62 Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione eccezione al diritto d’autore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI ANTONIO nato a AVELLINO il 22/07/1973 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego inerente all'invocata circostanza attenuare); né si può ritenere manifestamente illogica (e non semplicemente illogica, come indicato nel ricorso) la valutazione di non particolare modestia del valore ricavabile dalla refurtiva, in particolare con riferimento agli apparecchi tecnologici rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il ns