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Ordinanza — n. 48631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism conviction due to lack of concrete interest in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the objective element of the crime of receiving stolen goods despite his claim that most seized items had legal origins. The court noted that the appellant admitted to stealing two motorbikes without providing details on time, place, or method, and that the penalty was already at the minimum with generic mitigating factors applied. Consequently, the court found the appellant lacked a concrete interest in the complaint, as the defense could not affect the liability judgment or the already-minimized sentence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant admits facts that render the complaint devoid of concrete interest, as the defense cannot influence the liability judgment or the already-minimized sentencing.

Parole chiave

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recidivism conviction inadmissible appeal lack of concrete interest receiving stolen goods procedural dismissal ricettazione prove acquisite illegalmente imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIDI TAREK nato il 20/07/1965 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/1/2021, aveva dichiarato Labidi Tarek colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che con l'unico motivo dedotto il difensore lamenta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sebbene l'imputato avesse sostenuto che la maggior parte dei beni rinvenuti non avesse provenienza illecita, profilo che la sentenza impugnata ha congruamente scrutinato, richiamando i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità circa la sufficienza della prova logica ai fini della prova della provenienza del bene ricettato; considerato, inoltre, che poiché lo stesso ricorrente ha ammesso la provenienza furtiva di due ciclomotori, che ha riferito di aver personalmente rubato senza tuttavia essere in grado di fornire indicazioni circa tempo, luogo, modalità di commissione dei fatti, e i giudici di merito hanno considerato quale unico illecito la detenzione dei plurimi beni rinvenuti, la difesa non ha un concreto interesse alla doglianza in quanto, anche a voler accedere alla tesi difensiva, la stessa appare insuscettibile di incidere sul giudizio di responsabilità e sulla dosimetria delle pena, quantificata al minimo, previa concessione delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del iA proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre