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Ordinanza — n. 48418/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, rejecting claims of lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Eraky El Sayed Alex inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the finding of subjective intent for the crime of receiving stolen goods and the exclusion of a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and legally correct in establishing the subjective element and assessing the value of the stolen item.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The lower court's explicit reasoning regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods is not vitiated by logical defects and constitutes a valid basis for the conviction.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods subjective intent requirement appeal inadmissibility mitigating circumstances value of stolen item Cassation review standard logical reasoning defect divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 648, second paragraph (current fourth paragraph), Penal Code
Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERAKY EL SAYED ALEX nato a LODI il 24/05/1981 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P