Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, rejecting claims of lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Eraky El Sayed Alex inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the finding of subjective intent for the crime of receiving stolen goods and the exclusion of a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and legally correct in establishing the subjective element and assessing the value of the stolen item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The lower court's explicit reasoning regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods is not vitiated by logical defects and constitutes a valid basis for the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERAKY EL SAYED ALEX nato a LODI il 24/05/1981 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eraky El Sayed Alex; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P