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Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances argument is not permitted in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Rapiki Muhamed, Kadrija Emin, and Braga Artur inadmissible. The sole ground of appeal contested the failure to apply generic mitigating circumstances, which the court ruled is not admissible in cassation proceedings. The decision rests on the principle that the appellate court's reasoning is sufficient if it addresses decisive elements without needing to consider every favorable or unfavorable fact presented.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The argument that generic mitigating circumstances were not applied is inadmissible in cassation, as the appellate court's reasoning is valid if it addresses decisive elements without requiring consideration of all facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation admissibility appellate reasoning sufficiency Italian criminal procedure inadmissible appeal mancata prova di parzialità circostanze attenuanti motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPIKI MUHAMED nato il 15/03/1996 KADRIJA EMIN nato a LOMNICA( MACEDONIA) il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Rapiki Muhamed, Kadrija Emin e Braga Artur; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente